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Ordinanza — n. 26530/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming failure to warn about fine substitution as unfounded due to lack of defense solicitation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26530/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Bianchi Giulio inadmissible, ordering him to pay costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to warn him about substituting imprisonment with a fine under Article 545-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled this claim unfounded because the defense did not explicitly request the substitution during the trial or immediately after the verdict was read, aligning with established case law.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis cod. proc. pen.; The defense cannot complain in appeal about the lack of a warning regarding fine substitution if they did not explicitly request the exercise of the judge's powers to substitute detention with a fine during the proceedings.

Parole chiave

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Article 545-bis Code substitution of penalty failure to warn defense solicitation inadmissible appeal imprisonment substitution procedural warning motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 545-bis cod. proc. pen.
art. 545-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412
Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI GIULIO nato a COMUNANZA il 25/09/1958 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; RITENUTO IN FATI-0 E CONSIDERATO IN DIRMO Letto il ricorso di Bianchi Giulio, considerato che l'unico motivo di ricorso che contesta l'omessa verifica ed avviso alle parti, da parte del giudice di merito, della possibilità di sostituzione della pena della reclusione in una pena pecuniaria con conseguente violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen.

è manifestamente infondato poiché non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione. (tra le altre:

Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugn