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Ordinanza — n. 26529/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for criminal liability, recidivism, and sentencing substitution due to procedural defects and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26529/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued against the criminal liability judgment, the value of surveillance footage, and the lack of exclusion grounds for punishment, but failed to provide specific arguments against the lower court's reasoning. The court rejected these claims because the first issue was merely a repetition of grievances already addressed, the second was not ritually raised in the appeal, and the remaining issues involved matters of fact reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 55 d.lgs. 231/2007; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 53 legge n. 689/1981: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat grievances already examined, if they raise issues not ritually deduced in the appeal, or if they challenge matters of fact and merit that are supported by non-arbitrary reasoning.

Parole chiave

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criminal liability corporate recidivism assessment sentencing substitution procedural inadmissibility ritual deduction requirement merit review limitation surveillance evidence motivo legale d'esclusione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 55 del d.lgs. 231/2007
Letto il ricorso di Totaro Giovanni, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 55 del d.lgs.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
11 della sentenza), secondo cui il riconoscimento della recidiva richiede una valutazione concreta ai sensi dell'art. 133 cod.
Art. 53 legge n. 689/1981
245931); considerato, infine, che il quarto motivo di ricorso, relativo alla lamentata violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive ex art. 53 legge n.
art. 131-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
11 della sentenza), secondo cui il riconoscimento della recidiva richiede una valutazione concreta ai sensi dell'art. 133 cod.
art. 53 legge n. 689/1981
245931); considerato, infine, che il quarto motivo di ricorso, relativo alla lamentata violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive ex art. 53 legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44711 del 17/07/2014
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTARO GIOVANNI nato a SAN PANCRAZIO SALENTINO il 11/06/1968 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Totaro Giovanni, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 55 del d.lgs. 231/2007, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese con congrua e logica motivazione dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 3-9 della sentenza impugnata), senza che il ricorrente sviluppi una specifica e puntuale critica argomentativa rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione; considerato che il ricorso si limita altresì a contestare la valenza dei filmati acquisiti tramite le videocamere di sorveglianza, omettendo del tutto di confrontarsi con gli ulteriori elementi probatori richiamati nella sentenza impugnata, quali le dichiarazioni dei numerosi testimoni ritenuti attendibili dai giudici di merito; rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, è parimenti inammissibile, trattandosi di questione non ritualmente dedotta nei motivi di appello (proposto quando la norma era già in vigore) , restando dunque preclusa la sua proposizione per la prima volta in sede di legittimità, secondo il principio per cui non sono scrutinabilì in cassazione questioni non ricomprese nel devolutum (ex multis, Sez. 3, n. 44711 del 17/07/2014, Rv. 260619); ritenuto che il terzo motivo, con cui si contesta la sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato e comunque non consentito in sede di legittimità, avendo il giudice di merito fatto corretta applicazione dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. pag. 11 della sentenza), secondo cui il riconoscimento della recidiva richiede una valutazione concreta ai sensi dell'art. 133 cod. pen., basata sul rapporto tra il reato oggetto del giudizio e i precedenti penali dell'imputato, nonché sulla persistente inclinazione a delinquere; rilevato che sono manifestamente infondate anche le doglianze relative al giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti, trattandosi di valutazione di merito riservata al giudice di fatto, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica o meramente arbitraria, come correttamente avvenuto nel caso di specie, dove la soluzione dell'equivalenza è stata giustificata con riferimento alla finalità di assicurare l'adeguatezza della pena (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); considerato, infine, che il quarto motivo di ricorso, relativo alla lamentata violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive ex art. 53 legge n. 689/1981, è anch'esso manifestamente infondato; invero i giudici di appello, come si evince da pag. 11 della sentenza impugnata, hanno compiutamente argomentato la decisione di non disporre la sostituzione, esprimendo un giudizio prognostico sfavorevole fondato su elementi concreti legati alla personalità dell'imputato e alla sua capacità a delinquere, secondo un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in assenza di manifesta illogicità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle