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Sentenza — n. 26528/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26528/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26528/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MBELLA LOUIS NOBEL nato il 20/06/1991 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Mbella Louis Nobel, considerato che l'intervenuta remissione di querela - depositata dopo la proposizione del ricorso - impone la declaratoria di estinzione del reato con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di condanna. Ed invero, a giudizio delle Sezioni Unite la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini Rv. 227681 - 01). Va altresì disposta la revoca delle statuizioni civili posto che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301 - 01).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 26528/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ed invero, a giudizio delle Sezioni Unite la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini Rv. 227681 - 01). Va altresì disposta la revoca delle statuizioni civili posto che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301 - 01).

Parole chiave

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remissione della pena revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della querela penale ritiro della domanda di revisione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MBELLA LOUIS NOBEL nato il 20/06/1991 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mbella Louis Nobel, considerato che l'intervenuta remissione di querela - depositata dopo la proposizione del ricorso - impone la declaratoria di estinzione del reato con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di condanna. Ed invero, a giudizio delle Sezioni Unite la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini Rv. 227681 - 01). Va altresì disposta la revoca delle statuizioni civili posto che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 3 giugno