Italian Court dismisses appeal as Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute lower court's factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Schillací Luca inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility under Article 642 of the Penal Code, arguing for a complete re-evaluation of the evidentiary weight. The court rejected this request because the law prohibits the Cassation from substituting its own assessment of facts for that of the trial and appellate courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 642 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the probative value of evidence or substitute its own factual findings for those made by the courts of first and second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHILLACI LUCA nato a TORINO il 04/09/1989 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Schillací Luca, ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 642 cod. pen. chiedendo la rivalutazione integrale della capacità dimostrativa delle prove poste a fondamento della conferma di responsabilità - non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7 e 8 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugn