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Ordinanza — n. 26526/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26526/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26526/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBAGALLO GIROLAMO nato a CATANIA il 17/05/1985 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Barbagallo Girolamo, ritenuto che le doglianze proposte risultano generiche e prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento del ricorso, nonché dei necessari e congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, in violazione dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26526/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione di una decisione cognizione del ricorso per cassazione censure procedurali cancellazione dall'albo avvocati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBAGALLO GIROLAMO nato a CATANIA il 17/05/1985 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Barbagallo Girolamo, ritenuto che le doglianze proposte risultano generiche e prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento del ricorso, nonché dei necessari e congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, in violazione dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2025