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Ordinanza — n. 26525/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming Art. 628 CP violates Constitution due to lack of minor offense option.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26525/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Garbaa Wael inadmissible, rejecting his claim that Article 628 of the Penal Code violates the Constitution by failing to allow judges to classify theft as a minor offense. The Court of Appeal had already evaluated the evidence and excluded the possibility of the theft being of minor nature based on the specific circumstances of the phone snatching. The Court ruled that it lacks the power to re-evaluate the probative value of evidence or substitute the lower court's assessment of the crime's severity.

Regesto Legislator

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Art. 628 c.p.; Art. 27 Cost.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the probative value of evidence or substitute the lower court's assessment regarding whether a crime constitutes a minor offense based on the nature of the act and the damage caused.

Parole chiave

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minor offense classification Art. 628 Penal Code Constitutional violation claim evidence re-evaluation theft of mobile phone motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio censura costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 628, second comma, of the Penal Code
Art. 27, first and third paragraphs, of the Constitution
art. 27 Cost

Giurisprudenza citata

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Constitutional Court Judgment No. 86 of 2024
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARBAA WAEL nato il 05/12/1994 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Garba AWèl,) a( Wael ribadito che con la sentenza n. 86 del 20/&, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando "per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità". In particolare, la sentenza n. 86 del 2024 ha precisato che "in presenza di una fattispecie astratta connotata, come detto, da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità», e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come dì lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell'azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell'art. 27 Cost." Ritenuto che, nel caso in esame, la Corte di appello ha esaminato le prove raccolte escludendo, con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, che le caratteristiche dell'azione (ed, in particolare, al trafugamento del telefono: v. pag. 1 della sentenza impugnata), ritenuto che il ricorso non individua fratture logiche o travisamenti decisivi, ma si limita ad invocare una nuova valutazione delle prove al fine di ottenere un nuovo giudizio sulla sussistenza degli elementi che consentono di concedere l'attenuante; e ribadito che tale nuovo giudizio non può essere compiuto dalla Corte di legittimità che non ha alcun potere di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C