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Ordinanza — n. 26522/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being a reproduction of previously examined grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26522/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Francesca Laforè inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant challenged a lower court's decision regarding her criminal liability for offenses under Articles 629 and 628 of the Penal Code, arguing violations of law and motivation. The court rejected these claims because they merely reproduced grievances already thoroughly examined and dismissed with proper legal arguments by the trial judge, lacking specific new analysis.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grievances already adequately examined and dismissed by the court of first instance without presenting a specific critical analysis of the arguments supporting the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal liability appeal reproduction of grievances inadmissible appeal lack of specific criticism procedural exhaustion motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFORE FRANCESCA nato a TORINO il 15/08/1977 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO Letto il ricorso di Laforè Francesca, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale del ricorrente per i reati di cui agli artt. 629 e 628, comma 3, n.3 cod. pen., non è consentito poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata); ritenuto altresì le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno