Italian Court dismisses appeal on inadmissibility grounds for reiterating lower court arguments without new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Coppa Paolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's finding of attempted robbery was illogical and contradicted by the evidence regarding the security guard's reaction. The court rejected this, ruling that the appellant merely repeated arguments already presented in the appeal without addressing the core legal reasoning or providing new facts, which falls outside the scope of the Court of Cassation's jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628, comma 2, cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already presented in the appeal without addressing the ratio decidendi or presenting new facts within the Court of Cassation's competence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPA PAOLO nato il 31/12/1980 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Coppa Paolo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la configurabilità del tentato furto aggravato, ravvisando invece l'ipotesi di tentata rapina impropria aggravata; considerato che il motivo è inammissibile, risolvendosi nella mera reiterazione di censure già prospettate con l'atto di appello, con riguardo tanto alla pretesa mancanza di contestualità tra la condotta di sottrazione e la successiva reazione aggressiva, quanto alla natura e finalità di quest'ultima, che si assume volta unicamente ad allontanare la "presa troppo vigorosa" dell'addetto alla sicurezza, e non a garantirsi il possesso della cosa o l'impunità; rilevato che la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o contraddittorietà manifesta, ha ricostruito coerentemente la sequenza degli eventi, ritenendo che la reazione dell'imputato fosse finalizzata ad eludere il possibile fermo da parte dell'addetto alla sicurezza, così da assicurarsi l'impunità per il delitto, in conformità con la nozione di rapina impropria ai sensi dell'art. 628, comma 2, cod. pen.; ritenuto inoltre che le doglianze del ricorrente non si confrontano in modo efficace con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudce di legittimità, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 gi