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Ordinanza — n. 26516/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical review of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26516/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Toni Tamara inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding criminal liability under Article 640 of the Penal Code, alleging illogical motivation based on different factual reconstructions. The court rejected this claim because the law prohibits the cassation judge from re-evaluating the logical soundness of the first-instance judgment or substituting their own assessment of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; The cassation judge cannot review the logical consistency of the lower court's reasoning or substitute their own evaluation of the facts and evidence presented in the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility logical review of reasoning criminal liability declaration Article 640 Penal Code preclusion of cassation review abbandono del procedimento per truffa motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
P Letto il ricorso di 9prTamara, I N i ,(J0) ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
P Letto il ricorso di 9prTamara, I N i ,(J0) ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONI TAMARA nato a SCANDIANO il 16/10/1979 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

P Letto il ricorso di 9prTamara, I N i ,(J0) ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7 e 8 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 gi