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Ordinanza — n. 26515/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning on cumulative sentence increases for continued offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26515/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sabattini Yuri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to provide specific reasoning regarding the increase in punishment for the continuation of offenses. The court found the appeal manifestly unfounded because the trial judges correctly applied the rule requiring distinct calculation and motivation for each satellite offense's penalty increase, even if not explicitly itemized, as the equal division was justified by the similar nature of the infringements.

Regesto Legislator

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Art. 393 c.p.p.; Art. 63 c.p.: The appellate court's reasoning on penalty increases for continued offenses is valid if it demonstrates the proportional relationship between penalties and the nature of the infringements, even without explicit itemization of each increase.

Parole chiave

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continued offenses penalty increase lack of reasoning proportionality principle inadmissible appeal satellite offenses cumulative punishment motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 393 c.p.p.
Art. 63 c.p.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABATTINI YURI nato a CENTO il 17/01/1976 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sabattini Yuri, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia genericamente il vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto dal giudice di merito, nella parte in cui, in assenza di esplicite attribuzioni delle pene in aumento da parte del Tribunale, ha correttamente ritenuto di doverle suddividere in maniera eguale, stante la similare entità dell'offesa al bene giuridico protetto (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il