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Ordinanza — n. 26514/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation linking appeal grounds to the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26514/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ahmetovic Sergo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility for a crime under Article 648 of the Penal Code but failed to specify concrete grievances regarding the motivation. The court ruled that an appeal is inadmissible when it merely evokes vague deficiencies without establishing a clear correlation between the arguments presented in the appeal and the reasoning of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the applicant fails to indicate the correlation between the reasons advanced in the contested decision and those put forward in the act of appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation correlation of arguments Article 648 penal code Court of Cassation procedure court costs specific grievances motivo di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Ahmetovic Sergo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 648 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Ahmetovic Sergo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC SERGO (CUI 019GLER) nato a CASTELFRANCO EMILIA il 17/05/1981 avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ahmetovic Sergo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 648 cod. pen. genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare e affermazioni del provvedimento censurato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giu