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Ordinanza — n. 26513/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism appeal as grounds are merely repetitive and lack specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26513/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Francesco Giallongo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility for the crime of receiving stolen goods, arguing against the motivation provided. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed in the appellate stage without offering new, specific, or reasoned criticism.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals must present specific and reasoned arguments; mere repetition of previously rejected grounds constitutes inadmissibility.

Parole chiave

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criminal responsibility receiving stolen goods inadmissible appeal repetitive arguments specific criticism art. 648 code court costs bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Giallongo Francesco, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 648 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Giallongo Francesco, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 648 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIALLONGO FRANCESCO nato a PALERMO il 07/09/1965 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giallongo Francesco, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nello specifico, la corte di merito, facendo buon governo dei principi affermati da questa corte, ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di ricettazione, ritenendo sufficiente a tal fine che, colui che trovato in possesso della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non sia in grado di fornire una spiegazione attendibile ed alternativa all'origine di tale possesso; ritenuto che, il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede dì legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,