Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to preclusion and lack of specific mitigating circumstances arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Cangemi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's factual reconstruction and the denial of generic mitigating circumstances, arguing for a different historical interpretation and overlooked favorable elements. The court rejected these claims because the law prohibits the Court of Cassation from re-evaluating factual findings made by the trial courts and because the appellant failed to provide specific factual grounds for the requested mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own factual evaluation for that of the trial courts due to preclusion, and appeals regarding the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible unless the appellant provides specific factual justifications beyond generic style clauses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGEMI FRANCESCO nato a PARTINICO il 22/01/1965 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cangemi Francesco, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 1 e 2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; osservato che il secondo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), alla luce del principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, peraltro, come correttamente osservato dalla Corte di merito, qualora l'imputato nella richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche si limiti a clausole di stile, senza fare alcun riferimento alle circostanze di fatto che ne giustificherebbero il riconoscimento (come nel caso di specie), ben può ritenersi soddisfatto l'onere di motivazione con il generico riferimento all'assenza di elementi di segno positivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de