Italian Supreme Court dismisses appeal claiming comparative judgment exceeds cassation review limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Razaq Hicham inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the comparison of opposing circumstances and the denial of a prison transfer constraint were unfounded. The decision rests on the principle that such discretionary evaluations belong to the trial court and are not subject to cassation review unless arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: The court of cassation cannot review discretionary judgments on the equivalence of circumstances or the denial of prison transfer constraints unless they are arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAZAQ HICHAM nato il 03/04/1990 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Razaq Hicham, ritenuto che il primo motivo dì ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, del pari, contrariamente a quanto dedotto con il secondo motivo non si rinviene alcuna illogicità nella sentenza impugnata anche nella parte in cui nega il riconoscimento del vincolo della continuazione con condanna per reato consumato in altro carcere (pag. 6 della sentenza impugnata). che le conclusioni ragionate ed argomentate del giudice del merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giu