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Ordinanza — n. 26510/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence as generic and within trial court's discretion under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26510/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Dali Hamza inadmissible and ordered him to pay court costs. Hamza argued the sentence was excessive, but the court found his claim generic and unsupported by specific legal reasoning. The court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judge, who adequately addressed aggravating and mitigating circumstances in the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that the gradation of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the discretionary power of the court of first instance, and an appeal challenging the sentence's excessiveness is inadmissible if it lacks specific argumentation.

Parole chiave

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excessive sentence appeal sentencing discretion aggravating circumstances mitigating circumstances inadmissible appeal court of first instance penal code provisions gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALI HAMZA nato il 06/02/1994 avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Dali Hamza, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena è generico, oltre che manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno