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Ordinanza — n. 26509/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for exceeding cassation limits on penalty and reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26509/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Cullhaj Ardian inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction under Article 628 of the Penal Code and the sentence length, arguing for a different factual interpretation and excessive punishment. The court rejected these claims because they fall outside the cassation jurisdiction, which cannot substitute its own evaluation for the trial court's discretion on sentencing or verify the logical consistency of the reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 628, comma 1, cod. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation for that of the trial court nor verify the logical coherence of the decision based on alternative argumentative models; appeals challenging the reasoning or the determination of the penalty are inadmissible as they exceed the limits of the jurisdiction of review.

Parole chiave

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cassation limits penalty discretion inadmissible appeal logical coherence criminal conviction motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 628, comma 1, cod. pen.
Letto il ricorso di Cullhaj Ardian, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma la responsabilità penale del ricorrente per il reato di cui all'art. 628, comma 1, cod. pen., è inammissibile.
Artt. 132 e 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che la motivazione della sentenza impugnata risulta conforme ai canoni di logicità e correttezza giuridica, avendo il giudice di merito espressamente chiarito, con argomentazioni puntuali e coerenti (v.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CULLHAJ ARDIAN nato il 06/12/1986 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cullhaj Ardian, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma la responsabilità penale del ricorrente per il reato di cui all'art. 628, comma 1, cod. pen., è inammissibile. La doglianza si fonda, infatti, su una diversa interpretazione delle risultanze processuali e sulla pretesa illogicità della motivazione, profili che esulano dai limiti del giudizio di legittimità. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è consentito alla Cassazione né sostituire la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, né verificare la coerenza logica della decisione sulla base di modelli argomentativi alternativi (cfr.

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che la motivazione della sentenza impugnata risulta conforme ai canoni di logicità e correttezza giuridica, avendo il giudice di merito espressamente chiarito, con argomentazioni puntuali e coerenti (v. in particolare pag. 7), le ragioni poste a fondamento della decisione di condanna e della ritenuta sussistenza del reato; osservato che parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'eccessività della pena inflitta. Anche tale doglianza si pone al di fuori dell'ambito del giudizio di legittimità, poiché, secondo costante giurisprudenza, la determinazione della pena - inclusa la quantificazione della pena base e l'applicazione di aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti - rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve attenersi ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella fattispecie, il giudice ha congruamente assolto all'onere motivazionale, richiamando espressamente gli elementi ritenuti rilevanti per la determinazione della pena (v. pag. 10 della sentenza impugnata), in modo tale da escludere profili di manifesta illogicità o arbitrarietà; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci