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Ordinanza — n. 26508/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against robbery conviction for reiteration of facts and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26508/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Sette Giampiero and Loi Agostina inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for a new evaluation of evidence regarding robbery and aggravated circumstances, but the court found their complaints to be mere repetitions of issues already thoroughly examined and dismissed by the lower court. Consequently, the decision upholds the original conviction based on the established legal principles and factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 628 cod. pen.: Appeals based on the mere reiteration of grievances already examined by the lower court or on purely factual disputes regarding evidence evaluation are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Robbery Conviction Aggravated Circumstances Reiteration of Grievances Burden of Proof Court of Cassazione censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Letti i ricorsi di Sette Giampiero e Loi Agostina, ritenuto che entrambi i ricorsi, con il primo motivo, deducono l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 192 cod.
Art. 628, commi 2 e 3, cod. pen.
pen., con riferimento alla valutazione del compendio probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità dei ricorrenti per il reato di cui all'art. 628, commi 2 e 3, cod.
art. 192 cod. proc. pen
Letti i ricorsi di Sette Giampiero e Loi Agostina, ritenuto che entrambi i ricorsi, con il primo motivo, deducono l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 192 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOI AGOSTINA nato a LAERRU il 07/11/1961 SETTE GIAMPIERO nato a VILLAGRANDE STRISAILI( ITALIA) il 18/03/1963 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Sette Giampiero e Loi Agostina, ritenuto che entrambi i ricorsi, con il primo motivo, deducono l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione del compendio probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità dei ricorrenti per il reato di cui all'art. 628, commi 2 e 3, cod. pen.; considerato che tale doglianza non è consentita, risolvendosi nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette, alle quali i ricorrenti non contrappongono una specifica critica, come emerge chiaramente dalla lettura delle pagg. 38-56 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato conto, con motivazione esaustiva, della ricostruzione dei fatti fondata sugli accertamenti della polizia giudiziaria, sulle dichiarazioni testimoniali ritenute attendibili e sulle risultanze delle intercettazioni ambientali; rilevato che il secondo motivo di ricorso, anch'esso comune ad entrambi i ricorrenti, con cui si lamentano il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina, il travisamento della prova dichiarativa e la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non supera la soglia di ammissibilità, in quanto articolato su profili meramente fattuali e volto a sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda e una differente valutazione del materiale probatorio, attività estranee ai poteri della Corte di legittimità; considerato che i giudici di appello hanno sviluppato, alle pagg. 36-56 della motivazione, una ricostruzione logica e coerente della vicenda, fondata su elementi convergenti, insuscettibile di essere censurata in questa sede, poiché priva di vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità; osservato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la configurabilità del concorso di persone nel reato di rapina, è manifestamente infondato e meramente reiterativo di censure già valutate e disattese dai giudici di merito con motivazione congrua e priva di vizi logici (cfr. pagg. 53-56 della sentenza impugnata); ritenuto che sono parimenti infondate le doglianze relative alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, cod. pen., essendo stato correttamente richiamato il principio secondo cui, in tema di rapina, la circostanza aggravante delle "più persone riunite" presuppone la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e al momento della condotta violenta o minacciosa, risultando irrilevante che la persona offesa percepisca o meno tale presenza, poiché la "ratio" dell'aggravamento è correlata all'accresciuta potenzialità offensiva derivante dalla compresenza oggettiva di più soggetti; considerato che alla luce di tale principio, la Corte ha correttamente ritenuto configurabile l'aggravante in esame, a prescindere dalla circostanza che i soggetti Sette e Loi facessero parte o meno del gruppo che ha materialmente commesso il reato; rilevato infine che il quinto motivo del ricorso presentato dal ricorrente Sette, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, essendo stato motivatamente disatteso dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 57-58 della sentenza impugnata), in conformità al principio secondo cui il giudice non è tenuto a prendere in esame ogni singolo elemento allegato, ma può limitarsi a richiamare quelli ritenuti decisivi, da cui si desume l'irrilevanza o il superamento di quelli contrari; rilevato, pertanto, che ì ricorsi devono essere dichiarato inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de