Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26507/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating merits and non-devoluted issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26507/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Sechi Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The court ruled that the first ground regarding procedural nullity was merely a reiteration of a point already examined and rejected by the lower court, while the second ground sought to relitigate the facts of the fraud charge, which falls outside the cassation court's jurisdiction. Additionally, the appeal was rejected for touching on issues not specifically devoluted in the appeal act, such as the lack of a victim's complaint, and for an unfounded claim regarding the statute of limitations.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 420-ter c.p.p.; Art. 182 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they merely reiterate points already examined by the lower court or attempt to relitigate the merits of the case, as the supreme court's role is limited to reviewing legal errors, not factual reconstruction.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal merits relitigation procedural nullity statute of limitations devoluted issues abbandono del procedimento per truffa asserzione difendibile capacità di stare in giudizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 420-ter c.p.p.
Letto il ricorso di Sechi Giuseppe, ge cui ragioni sono state ribadite con memoria depositata tempestivamente il 16 maggio 2025, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 420-ter cod.
Art. 182, comma 2, c.p.p.
art. 420-ter cod. proc. pen
Letto il ricorso di Sechi Giuseppe, ge cui ragioni sono state ribadite con memoria depositata tempestivamente il 16 maggio 2025, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 420-ter cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECHI GIUSEPPE nato a SASSARI il 13/09/1966 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sechi Giuseppe, ge cui ragioni sono state ribadite con memoria depositata tempestivamente il 16 maggio 2025, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen., è inammissibile in quanto si risolve nella mera riproposizione di una censura già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale mediante l'applicazione di corretti principi giuridici; in particolare, il giudice di merito ha ritenuto che la dedotta nullità, qualificabile come nullità a regime intermedio, debba considerarsi sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., poiché non eccepita dal difensore presente all'udienza del 7.12.2022, come risulta dal relativo verbale; considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo alla presunta carenza motivazionale in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di truffa, è parimenti inammissibile, in quanto volto a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e una differente valutazione del compendio probatorio, attraverso censure che attengono al merito e sfuggono al sindacato della Corte di legittimità; rilevato che i giudici di merito hanno dato conto, con motivazione logica e coerente, dell'applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di prova dichiarativa e di truffa contrattuale (pag. 9 della sentenza impugnata); osservato che il terzo motivo di ricorso, concernente la presunta mancanza di querela della persona offesa, non è consentito trattandosi di questione non specificamente devoluta con l'atto di appello, né rilevabile d'ufficio, e che non può ritenersi validamente sollevata attraverso una generica enunciazione successivamente sviluppata in sede di legittimità; ritenuto che è manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia l'illegittimità del mancato riconoscimento dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, dato che il termine nel corso del giudizio di appello non risultava ancora decorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec