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Sentenza — n. 26506/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; conviction annulled because the extortion crime expired due to the twelve-year prescription period.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26506/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment regarding the extortion charge against the two appellants. The court found that the criminal act occurred in early March 2024, triggering a twelve-year prescription period under the most favorable law. Consequently, the conviction was extinguished by prescription, and the appeal was rejected for the remaining civil aspects.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: The criminal conviction is annulled when the offense has been extinguished by prescription, as the statutory limitation period has elapsed since the consummation of the crime.

Parole chiave

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criminal prescription extortion offense statute of limitations extinction of crime Cassation annulment favorable law principle pene condizionali punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Art. 160 c.p.
Art. 578 cod. proc. pen.
La decisione in ordine alle statuizioni civili, alla luce della regola prevista dall'art. 578 cod. proc. pen., deve essere pertanto confermata.
art. 578 cod. proc. pen
La decisione in ordine alle statuizioni civili, alla luce della regola prevista dall'art. 578 cod. proc. pen., deve essere pertanto confermata.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PUGLISI MARIANO nato a MILITELLO IN VAL DI CATANIA il 03/06/1956 VACCARO MARIO nato a MILITELLO IN VAL DI CATANIA il 14/10/1932 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Puglisi Mariano e Vaccaro Mario, che insistevano con memoria tempestivamente depositata per l'accoglimento del ricorso, il Collegio osserva: che con il primo motivo di ricorso entrambi i ricorrenti deducevano che in relazione al capo b) la prescrizione sarebbe maturata prima della pronuncia della sentenza di appello risalente al 27 maggio 2024. Tale eccezione è fondata: l'estorsione contestata al capo b) è stata infatti consumata "in epoca anteriore e prossima al marzo 29‘4"; la Corte di appello ha te°4 escluso tutte le aggravanti contestate, sicché, tenuto conto del tempo di consumazione del reato, la stessa risulta essere estinta per decorso del termine massimo di prescrizione che, in ragione dell'applicazione della normativa più favorevole, deve essere determinato in anni dodici e mesi sei.

Corre l'obbligo di rilevare che non può ritenersi che siano stata contestata "in fatto" l'aggravante delle più persone riunite" dato che la pena è stata determinata nel minimo edittale vigente all'epoca della consumazione del reato; che il secondo motivo di doglianza proposto nell'interesse di Mariano Puglisi, con il quale si contesta la motivazione della sentenza nella parte in cui conferma la sua responsabilità per l'estorsione non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità.

Invero la Corte di appello ha offerto una motivazione accurata ed esaustiva sul punto contestato ritenendo provata l'attività concorsuale del Puglisi (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata). La decisione in ordine alle statuizioni civili, alla luce della regola prevista dall'art. 578 cod. proc. pen., deve essere pertanto confermata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato di cui al capo b) e' estinto per prescrizione. Così deciso,