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Ordinanza — n. 26311/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible attacks on factual findings and sentencing by the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26311/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Massimo Iannò inadmissible because it contained impermissible criticisms of the trial court's factual reconstruction, evidence evaluation, and sentencing. The defense argued against the conviction for theft involving his brother's actions, but the court found Iannò's conduct, including distraction and proximity, sufficient for liability. The appeal was rejected because the lower court's reasoning was based on sound inferences and did not require re-examination of the material facts or the application of statutory aggravating and mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it contains criticisms regarding the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the application of sentencing guidelines, as these fall exclusively within the competence of the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual findings review evidence evaluation limits sentencing discretion Cassazione competence delitto contro l'ambiente massima inquisitoria gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 62, n. 4, cod. pen.
Quanto al bilanciamento in prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., i giudici l'hanno motivatamente escluso alla luce delle caratteristiche intrinseche dei beni oggetto di furto.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNO' MASSIMO nato a MESSINA il 11/06/1983 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 128)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Massimo Iannò avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di furto ascritti è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, oltre al trattamento sanzionatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, i giudici di merito hanno motivatamente accertato la responsabilità dell'imputato in ordine agli episodi di furto oggetto di contestazione, sulla scorta dei video acquisiti, da cui è stato accertato che, seppure la materiale asportazione dei beni sia avvenuta ad opera del fratello dell'odierno prevenuto, ciò è avvenuto con la evidente collaborazione di Iannò Massimo, il quale in una occasione si adoperava distraendo la commessa e comunque si trovava nelle immediate vicinanze assumendo un atteggiamento singolare e subdolo.

L'aggravante della violenza sulle cose è stata motivatamente applicata sulla base della condotta accertata, che non può essere rimessa in discussione in questa sede. Quanto al bilanciamento in prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., i giudici l'hanno motivatamente escluso alla luce delle caratteristiche intrinseche dei beni oggetto di furto. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in dat