Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26309/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for drug possession and transport due to adequate sentencing and evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26309/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Messina inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal detention and transport of cocaine. The court found the first-instance judgment properly reasoned based on evidence of drugs hidden in the appellant's underwear and applied Article 133 of the Penal Code considering his criminal history. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation dismisses appeals where the lower court's conviction is based on significant probative findings and the penalty is determined according to statutory parameters regarding the gravity of the offense and the defendant's personality, rendering the judgment immune from logical-legal defects.

Parole chiave

Generato dall'IA
illegal drug possession cocaine transport conviction Cassation appeal dismissal Article 133 Penal Code procedural costs order accusa penale perseguimento penale per diffamazione responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Anche la pena è stata determinata secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen., valutando la gravità del fatto e la negativa personalità del prevenuto, gravato da plurimi precedenti penali, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 133 cod. pen
Anche la pena è stata determinata secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen., valutando la gravità del fatto e la negativa personalità del prevenuto, gravato da plurimi precedenti penali, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA FRANCESCO nato a CASTELVETRANO il 30/06/1970 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 123)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Francesco Messina avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi dedotti sono manifestamente infondati, atteso che la responsabilità del prevenuto per l'illecita detenzione e trasporto della sostanza stupefacente è stata desunta sulla scorta del rinvenimento nella persona del prevenuto, celato all'interno delle mutande, di due involucri di cellophane sigillato con nastro adesivo nero, contenenti ognuno 22 grammi di cocaina; i giudici hanno adeguatamente argomentato sulle modalità della condotta, considerando il quantitativo, la tipologia della sostanza, il luogo del ritrovamento e i mezzi utilizzati ai fini dell'occultamento, valorizzandoli adeguatamente in punto di responsabilità.

Anche la pena è stata determinata secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen., valutando la gravità del fatto e la negativa personalità del prevenuto, gravato da plurimi precedenti penali, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così