Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible attacks on fact-finding and evidence evaluation by the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Cheazim Cetin inadmissible because it contained impermissible criticisms of the lower court's fact-finding and evidence assessment. The appellant challenged the conviction for abusive parking activity, arguing against the trial court's reconstruction of events where the defendant allegedly directed drivers to parking spots and demanded money. The court rejected these arguments, affirming that the trial judge's evaluation of the evidence and application of legal standards fall exclusively within the competence of the court of first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain criticisms regarding the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the appreciation of the material probative, as these issues are reserved to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEAZIM CETIN nato il 23/09/1977 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 119)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Cheazim Cetin avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
I giudici di merito hanno plausibilmente ravvisato il reato di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore da parte del prevenuto, sulla scorta di quanto direttamente osservato dagli operanti, i quali notavano l'imputato mentre, con gesti inequivocabili, indicava ai conducenti di veicoli lo stallo di sosta da occupare, avvicinandosi immediatamente dopo, con la mano tesa, per chiedere denaro. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 luglio 2025