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Ordinanza — n. 26305/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as lower court's sentencing reasoning meets implicit motivation requirements under criminal code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26305/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's sentencing decision. The defense argued for generic mitigating circumstances based on the defendant's youth and confession, while the prosecution highlighted aggravating factors like grave modality of the crime and high recidivism potential. The court ruled that the appellate court's implicit reasoning, which weighed these elements according to Article 133 of the Criminal Code, satisfied the mandatory duty of motivation and was not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; The court's assessment of aggravating and mitigating circumstances is reviewable only if arbitrary or illogical, allowing implicit motivation where the reasoning is sound.

Parole chiave

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implicit motivation sentencing discretion generic mitigation arbitrary reasoning Criminal Code appeal inadmissibility proportionality test colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
Art. 62-bis cod. pen.
Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui la Corte di appello ha motivatamente dato atto della presenza di elementi sfavorevoli (gravi modalità del fatto e notevole capacità a delinquere del prevenuto) idonei a giustificare il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 133 cod. pen
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
art. 62-bis cod. pen
Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui la Corte di appello ha motivatamente dato atto della presenza di elementi sfavorevoli (gravi modalità del fatto e notevole capacità a delinquere del prevenuto) idonei a giustificare il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382
motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv.
Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120
227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv.
Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908
pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLONNA NICHOLAS nato a GENZANO DI ROMA il 15/09/2003 avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 103)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dai difensori di Nicholas Colonna avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio, risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).

Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui la Corte di appello ha motivatamente dato atto della presenza di elementi sfavorevoli (gravi modalità del fatto e notevole capacità a delinquere del prevenuto) idonei a giustificare il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., elementi ritenuti prevalenti e assorbenti rispetto a quelli favorevoli dedotti dalla difesa (giovane età e confessione dell'imputato), secondo una ponderata valutazione di merito non sindacabile in Cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così