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Ordinanza — n. 26304/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility as they merely repeat first-instance arguments without new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26304/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Andrea Godino and Vanessa Crescenzi inadmissible because they failed to present new legal arguments distinct from those raised in the first instance. The appellants argued for reduced sentences based on sentencing errors and omitted mitigating circumstances, but the Court found these claims were merely reiterated criticisms already evaluated by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was sufficiently motivated and legally sound, rejecting the appeals for lack of admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must raise new legal grounds; mere repetition of first-instance arguments or failure to address the appellate court's reasoning renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal reiteration of arguments sentencing discretion recidivism assessment mitigating circumstances legal grounds requirement procedural admissibility accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Con riferimento al trattamento sanzionatorio riservato al Godino, la Corte ha adeguatamente indicato che la condotta e il danno cagionato sono soltanto alcuni dei criteri utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 133 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Crescenzi ha dedotto: violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
Art. 73 comma 4 d.P.R. 309/1990
Art. 110 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
artt. 110 cod. pen
artt. 133 cod. pen
Godino ha dedotto: violazione di legge con riferimento agli artt. 133 cod. pen., 192 e 546 cod.
art. 133 cod. pen
Con riferimento al trattamento sanzionatorio riservato al Godino, la Corte ha adeguatamente indicato che la condotta e il danno cagionato sono soltanto alcuni dei criteri utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 133 cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GODINO ANDREA nato a ROMA il 16/03/1976 CRESCENZI VANESSA nato a ROMA il 11/08/1991 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; • N. 102)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 10 gennaio 2025 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Roma dell'Il ottobre 2024, ha rideterminato la pena inflitta a Andrea Godino in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 7.500,00 di multa, confermando nel resto la condanna del Godino e di Vanessa Crescenzi per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto, a mezzo del loro difensore, due distinti ricorsi per cassazione. Godino ha dedotto: violazione di legge con riferimento agli artt. 133 cod. pen., 192 e 546 cod. proc. pen. e 73, comma 1, d.P.R 309/1990, per avere la Corte distrettuale pronunciato una sentenza apodittica nel calcolo della pena; vizio di legge e omessa motivazione con riguardo agli artt.99 e 133 cod. pen., 192 e 546 cod. proc. pen., censurando l'aumento di pena rispetto alla recidiva.

Crescenzi ha dedotto: violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen; violazione di legge e mancanza di motivazione rispetto all'art.133 cod. pen., inerente alla dosimetria della pena. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. I motivi addotti da ambedue i ricorrenti non sono consentiti in sede di legittimità poiché essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, di fatto reiterano le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, vagliate da parte della Corte territoriale.

I motivi prospettati risultano non consentiti rispetto al trattamento sanzionatorio, in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, e da un adeguato esame delle deduzioni difensive. Con riferimento al trattamento sanzionatorio riservato al Godino, la Corte ha adeguatamente indicato che la condotta e il danno cagionato sono soltanto alcuni dei criteri utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 133 cod. pen. La personalità del reo, invero, desumibile anche dei precedenti penali, rappresenta un'ulteriore elemento di valutazione: nel caso concreto, si desume una particolare capacità a delinquere a fronte delle tre precedenti condanne (due per ricettazione e una per estorsione); in ordine, poi, all'applicazione della recidiva reiterata, deve rilevarsi che il giudice, oltre a verificare l'esistenza dei presupposti oggettivi, deve comunque condurre una valutazione discrezionale circa la maggior pericolosità del reo palesata dal reato oggetto di giudizio.

Con riguardo alla posizione della Crescenzi, la Corte sottolinea l'elevata quantità della sostanza stupefacente ed il numero elevatissimo delle dosi dalla stessa traibili, significativa dell'inserimento all'interno di un circuito criminale altamente professionale, elementi rilevanti per i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tali da giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la pena inflitta. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 l