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Ordinanza — n. 26303/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for drug trafficking as appeal reasons are inadmissible and unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26303/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to non-permitted and unfounded grounds. The appellant argued for lenient sentencing under Article 62, but the lower court correctly denied it based on the lack of special modesty in profit and harm. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; Art. 62, n. 4, cod. pen.: The qualification of a drug offense as minor does not automatically grant the statutory leniency for minor offenders; such leniency requires a specific judicial assessment of the profit and harm involved.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense statutory leniency denial inadmissible appeal reasons procedural costs award Cassation inadmissibility domanda d'asilo di rom rimborso dell'IVA assistenza all’Ucraina

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Invero, in tema di stupefacenti, alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.
Art. 62, n. 4, cod. pen.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 62-bis cod. pen.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
art. 62- bis cod. pen
390/1990; vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62- bis cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024, Aamara, Rv. 286097 - 01
pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024, Aamara, Rv. 286097 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: USOV RIM (CUI 05JUQCB) nato a ROMA il 21/04/2002 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

95)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 4 febbraio 2025 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Roma del 17 ottobre 2024, ha condannato Usov Rim alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., a seguito della riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 390/1990; vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62- bis cod. pen.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto con motivi non consentiti e manifestamente infondati. Il primo motivo addotto dal ricorrente, in particolare, risulta manifestamente infondato perché prospettante un enunciato in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Invero, in tema di stupefacenti, alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024, Aamara, Rv. 286097 - 01).

Nel caso, con insindacabile giudizio di merito, i giudicanti hanno ritenuto di non speciale tenuità il guadagno per l'imputato. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, esso risulta congruamente motivato con l'assenza di elementi favorevoli, stante la complessiva gravità del fatto e la negativa personalità del prevenuto. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 luglio 2025 Il Consigl re estensore DEPOSAP.;, Il Pr 1id