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Ordinanza — n. 26302/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against second-instance plea bargain sentences are inadmissible except for specific consent and sentencing legality issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26302/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by the defense of two defendants inadmissible. The appeals challenged a second-instance sentence reduction agreed upon under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such appeals are only permissible regarding the parties' consent, prosecutor's agreement, or sentencing content, excluding challenges to waived grounds or non-edictal penalties.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In appeals regarding plea bargains, cassation is admissible solely for defects in party consent, prosecutor agreement, or sentencing content, while challenges to waived grounds or non-edictal penalties are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeals second instance sentence cassation admissibility consent validity prosecutor agreement sentencing legality waived grounds scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
I difensori di Simone Poggiali e Simone Cruciani hanno presentato distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
I difensori di Simone Poggiali e Simone Cruciani hanno presentato distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CRUCIANI SIMONE nato a ROMA il 27/07/1994 POGGIALI SIMONE MARIA nato a AVEZZANO il 21/10/1993 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

90)

MOTIVI DELLA DECISIONE

I difensori di Simone Poggiali e Simone Cruciani hanno presentato distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Le censure proposte nei ricorsi in disamina sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti.

All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 luglio 2025 re esten