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Ordinanza — n. 26301/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as personal filing by defendant is prohibited under amended criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26301/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant personally filed the petition, violating the mandatory requirement for legal representation. Although the appellant argued for personal submission rights, the Court applied the 2017 amendment to Article 613 of the Code of Criminal Procedure which eliminated such possibilities. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 613-bis c.p.p.: The right to file a cassation appeal personally has been abolished; appeals must be submitted by registered defense attorneys to ensure procedural regularity and protect the rights of the accused.

Parole chiave

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cassation appeal personal filing criminal procedure code legal representation inadmissible appeal procedural costs defense attorney testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile atteso che, con la modifica dell'art. 613 cod.
Art. 613-bis c.p.p.
Il ricorso è inammissibile atteso che, con la modifica dell'art. 613 cod.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile atteso che, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL OUDOUNI ADAM nato a ISEO il 26/06/2002 avverso la sentenza del 26/02/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

89)

MOTIVI DELLA DECISIONE

El Oudouni Adam ha presentato, personalmente, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso è inammissibile atteso che, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3.8.2017, è stata eliminata la possibilità del ricorso personale dell'imputato. Interpretando detta norma con la pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01), si è stabilito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. C