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Ordinanza — n. 26300/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible criticism of fact-finding and evidence evaluation by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26300/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the factual reconstruction and evidence evaluation by the Court of Appeal. The lower court found the defendant responsible for a drunk driving incident based on witness testimony, the vehicle's collision with street furniture, and the defendant's intoxicated state, while rejecting the defense's claim of an oil slick. The court ruled that these matters fall exclusively within the competence of the trial judge, whose reasoning was based on sound inferences and shared experience.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain criticisms concerning the reconstruction of facts and the evaluation of evidence, as these issues belong exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal drunk driving liability fact-finding review evidence evaluation Cassation jurisdiction impugnabilità della decisione di rinvio condanna al pagamento pecuniario condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 186, comma 2-bis, cod. strada
Quanto all'aggravante di cui al comma 2-bis dell'art. 186 cod.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEMMI SANDRO nato a SALERNO il 04/07/1970 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; e. • N.

81)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal difensore di Sandro Gemmi avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente accertato e argomentato in ordine alla responsabilità del prevenuto per aver guidato un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica (tasso di 2,51 g/1), avendo riscontrato, tramite la deposizione del verbalizzante, che l'autovettura condotta dal prevenuto aveva urtato, intorno alle ore 8.45, contro un marciapiede, una palina segnaletica e un palo della pubblica illuminazione, ed il Gemmi aveva alito vinoso ed era in evidente stato di agitazione. Per contro, la tesi difensiva secondo cui l'incidente era stato causato da una macchia d'olio non ha trovato riscontro in atti.

Quanto all'aggravante di cui al comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, essa è stata motivatamente ritenuta sussistente, alla luce di quanto accertato. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 luglio 2025 liere estensor