Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to impermissible criticism of first-instance fact-finding and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the factual reconstruction, evidence evaluation, and sentencing by the first-instance judge. The appellant argued against the conviction for drug possession and the application of recidivism, but the court found the lower court's reasoning logical and based on sound inferences from the defendant's inability to explain the drug's origin and the discrepancy between the purchase price and his income. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain criticisms concerning the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the sentencing, as these fall exclusively within the competence of the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANE OUSMANE nato il 18/02/1992 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal difensore di Ousmane Kane — con ulteriore deposito di memoria scritta — avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, oltre al trattamento sanzionatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente accertato e argomentato in ordine alla responsabilità del prevenuto per l'illecita detenzione di un quantitativo complessivo di gr. 142 di hashish, dai quali erano ricavabili oltre 1.700 dosi; fatto rispetto al quale il prevenuto non ha saputo indicare né il luogo, né la persona da cui aveva comprato la droga, accennando ad un prezzo di acquisto (300 euro) reputato -non illogicamente- irrisorio rispetto al valore di mercato ed incompatibile con il lavoro nei campi svolto dall'imputato; tutti elementi dai quali i giudicanti hanno logicamente desunto la destinazione allo spaccio della droga.
Quanto alla qualificazione del fatto, i giudici di merito hanno motivatamente escluso l'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, avuto riguardo al dato ponderale e al rilevante principio attivo, pari a 42,73 grammi. Infine, l'applicazione della recidiva ha trovato logica argomentazione nella condizione personale dell'imputato, privo di casa e di fissa attività lavorativa, idonea a dimostrare, in uno con il precedente penale a carico, pur non specifico, l'aumentata pericolosità sociale del prevenuto e la sua rinnovata capacità a delinquere.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co