Cassation appeal dismissed for inadmissibility as ground merely reiterates first-instance arguments without new legal analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of law violation merely reiterated arguments already presented against the first-instance judgment. The appellant argued for acquittal regarding criminal responsibility under specific drug trafficking provisions, but the appellate court had already thoroughly evaluated the evidence of concealed hashish found on the defendant. The court rejected the appeal as it lacked a new legal argument, finding the lower court's reasoning on the defendant's intent and concealment of drugs to be sound and unchallengeable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds merely repeat arguments already examined and rejected in the first instance without presenting new legal reasoning or a different interpretation of the law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GDIDA ATIF nato il 13/03/1990 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
69)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 12 giugno 2024 la Corte di appello di Trento ha confermato la pronuncia del Tribunale di Trento che aveva dichiarato Gdida Atif responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 390/1990. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.
Il motivo non è consentito in sede di legittimità poiché esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alle ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato, di fatto reitera le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, vagliate da parte della Corte territoriale. La Corte di appello di Trento, invero, ha adeguatamente motivato in punto di responsabilità, valorizzando la circostanza che l'imputato era stato sorpreso con un pezzo di hashish in tasca, già pronto per la cessione, e un altro più consistente occultato nei propri slip, evidentemente al fine di occultare la droga da lui detenuta in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine.
Ciò sulla scorta di una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 luglio 2025 Il Co gliere estenso