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Ordinanza — n. 26296/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding generic mitigating circumstances under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26296/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Court of Appeal provided sufficient reasoning for denying generic mitigating circumstances. The appellant argued a lack of motivation, but the lower court explicitly considered the criminal conduct committed while under preventive detention measures. The court ruled that this substantive evaluation is non-reviewable in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal based solely on a lack of motivation regarding the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible when the appellate court has provided a ponderated and non-arbitrary assessment of the criminal conduct.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances lack of motivation preventive detention cassation inadmissibility non-reviewable assessment Italian Penal Code procedural economy delitto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERIANO MICHELE nato a SAN MANGO SUL CALORE il 25/08/1954 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

3 olícem6re 2,02.4 Con sentenza deleTébbraio zU25ila Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Tivoli che aveva dichiarato Michele Menano responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo con unico motivo carenza di motivazione in merito all'esclusione dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art.62-bis cod. pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato in ordine al diniego delle attenuanti generiche, facendo specifico riferimento, al di là delle risultanze del certificato penale, alla perpetrazione della condotta criminosa in costanza della sottoposizione alla misura cautelare per analoga fattispecie criminosa, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis