Italian appeal dismissed for inadmissibility due to non-specific grounds failing to meet statutory requirements under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Bruno Antonio against the Foggia GIP's judgment inadmissible without formalities. The court ruled that the grounds raised by the appellant did not fall within the specific categories permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must cite specific grounds regarding the expression of the accused's will, lack of correlation with the judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; failure to meet these requirements renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO ANTONIO nato a FOGGIA il 01/08/1989 avverso la sentenza del 21/02/2025 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Antonio Bruno avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 lu