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Ordinanza — n. 26293/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26293/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26293/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARCHI ALESSANDRO nato a ROMA il 15/02/1979 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Con sentenza del 3 marzo 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma che aveva dichiarato Farchi Alessandro responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto sussistente la finalità di spaccio in riferimento alla droga trovata in suo possesso. Il ricorso è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 26293/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom allegazioni contraddittorie di persecuzione asserzione difendibile domanda di ricusazione esame di cassazione credito contestato

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARCHI ALESSANDRO nato a ROMA il 15/02/1979 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

62)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 3 marzo 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma che aveva dichiarato Farchi Alessandro responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto sussistente la finalità di spaccio in riferimento alla droga trovata in suo possesso. Il ricorso è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in punto di responsabilità, valorizzando plurimi elementi indicativi della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso del prevenuto, trattandosi di quantitativo da cui erano ricavabili 296 dosi medie singole, in parte suddiviso in bustine dal medesimo trasportate e tenuto conto della bilancia trovata intrisa di sostanza; anche la terapia metadonica seguita dall'imputato è stata considerata ragionevolmente inconciliabile con l'uso personale della droga.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso