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Ordinanza — n. 26292/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to non-allowed grounds and sufficient lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26292/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Patermo Luigi inadmissible because the grounds raised were not permitted in a legitimacy proceeding. The lower courts had already logically addressed the defendant's intent, the invalidity of the 131-bis exemption, and the lack of sentencing continuity. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the payment of procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must raise new grounds not merely reiterating first-instance arguments; if the lower court provided sufficient and logical reasoning on the facts and law, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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admissibility of appeal non-allowed grounds legitimacy proceeding sufficient reasoning reiteration of arguments criminal conviction procedural costs testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 95 d.P.R. 115/2002
Art. 81 cod. pen.
131-bis cod. pen.
Anche il diniego dell'esimente del 131-bis cod. pen. è stato logicamente argomentato con le particolari modalità ingannatorie della condotta.
art. 81 cod. pen
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATERMO LUIGI nato il 21/01/1965 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

61)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 13 novembre 2024, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia del Tribunale di Caltanissetta del 19 aprile 2024 con cui Patermo Luigi era stato condannato alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 115/2002. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti. I primi due motivi non sono consentiti in sede di legittimità, poiché essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alle ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato, di fatto reiterano le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto innpugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, vagliate da parte della Corte territoriale.

I giudici hanno motivatamente ritenuto sussistente il dolo del reato, visto che i redditi dichiarati erano palesemente difformi rispetto a quelli percepiti e risultanti dal mod. 730, trattandosi di redditi da lavoro dipendente. Anche il diniego dell'esimente del 131-bis cod. pen. è stato logicamente argomentato con le particolari modalità ingannatorie della condotta. Sono inammissibili anche i motivi prospettati con riferimento al trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, e da un adeguato esame delle deduzioni difensive: la Corte territoriale ha congruamente reputato che, nel caso di specie, non vi fosse unicità del disegno criminoso con altro fatto giudicato separatamente, requisito per l'applicazione dell'istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen.

Con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza ha adeguatamente motivato, evidenziando la mancanza di elementi positivi e, semmai, ravvisando nell'imputato un comportamento fraudolento e una perseveranza nella condotta criminosa. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 luglio 2025 iere estensore DEposp