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Ordinanza — n. 26291/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible criticism of first-instance fact-finding on drug charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26291/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Rosalba Belforti inadmissible, ruling that the first-instance court properly assessed the evidence. The lower court found Belforti guilty based on testimony from Gotti Silvia regarding the purchase of cocaine and heroin for 40 euros. The appellate court rejected the arguments as impermissible criticisms of the trial judge's factual evaluation, which is beyond the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they contain criticisms of the factual findings and evidence assessment made by the court of first instance, as these matters fall exclusively within the competence of the trial judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal cassation review factual findings drug possession charges impermissible criticism falsità in certificati difetto di sottoscrizione produzione di documenti finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELFORTI ROSALBA nato, a ROMA il 06/12/1970 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

59)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal difensore di Rosalba Belforti avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato a lei ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in punto di responsabilità, valorizzando le sommarie informazioni rese da Gotti Silvia nell'immediatezza dei fatti, secondo cui la stessa aveva acquistato dalla prevenuta sia la cocaina che l'eroina, al prezzo complessivo di 40 euro. Si tratta di una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 luglio 2025 Il Co liere estensore Il PnèsicWn