Italian appeal dismissed as inadmissible for citing non-appealable grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Bouthouri Noureddine inadmissible without formalities. The appellant challenged a first-instance judgment but failed to cite grounds permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code, which require specific objections regarding the defendant's will, correlation with the judgment, legal qualification, or legality of the penalty. Consequently, the court ruled that the cited grievances did not meet statutory requirements for appellate review, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must cite specific grounds permitted by law; failure to do so renders the appeal inadmissible without formalities.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTHOURI NOUREDDINE nato il 03/02/2001 avverso la sentenza del 18/03/2025 del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Bouthouri Noureddine avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. C