Cassation Court dismisses appeals as inadmissible due to personal filing error and failure to prove mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by D'Alessandro and Ruggiero inadmissible. D'Alessandro's appeal was rejected because he filed it personally, violating the new rule requiring defense counsel signatures, while Ruggiero's arguments were dismissed for being unfounded regarding mitigating factors or not raised at the appellate stage. Consequently, the court ordered both parties to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals filed personally by the accused are inadmissible under current law, and appeals based on facts not raised in the lower court are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUGGIERO MARIANNA nato a MOLA DI BARI il 20/03/1982 D'ALESSANDRO ADRIANO nato a CONVERSANO il 12/06/1996 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti da Adriano D'Alessandro e Marianna Ruggiero avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato loro ascritto sono inammissibili. Il ricorso del D'Alessandro risulta proposto personalmente, ed è pertanto inammissibile atteso che, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3.8.2017, è stata eliminata la possibilità del ricorso personale dell'imputato, che deve, invece, essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Il primo motivo dedotto dalla Ruggiero è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha motivatamente negato l'attenuante del comma 7 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, stante l'assenza di una proficua e concreta utilità del contributo offerto dalla prevenuta in termini collaborativi. Quanto al secondo motivo, esso è inammissibile in quanto mai dedotto in sede di appello. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in da