Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments already rejected in second instance proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Battista La Notte's appeal inadmissible because his arguments were merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. The lower courts found La Notte responsible for drug trafficking based on his role as a close collaborator within a structured organization, with clear evidence regarding the cocaine quantity and quality. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds proposed constitute a mere repetition of arguments already fully examined and rejected in the second instance, failing to provide a specific and reasoned critique of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA NOTTE GIOVANNI BATTISTA nato a BISCEGLIE il 19/05/1974 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari che aveva dichiarato Giovanni Battista La Notte responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte non sono consentite in sede di legittimità in quanto costituenti una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838 - 01).
Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione ed è immune da vizi logico-giuridici. I giudici di merito hanno riscontrato la responsabilità del La Notte sulla base di plurimi elementi da cui è risultato il ruolo dell'imputato di stretto collaboratore dell'Amoruso e parte integrante della sua organizzazione, come tale perfettamente a conoscenza del carico di droga da pagare al Loiacono attraverso il Gallo. La qualità di cocaina dello stupefacente è stata chiarita dal Loiacono, oltre che dal fatto che il Gallo aveva la disponibilità di cocaina "in pietre".
Il fatto di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 cit. è stato ragionevolmente escluso sulla base della gravità dei fatti, stante la riscontrata sussistenza di un tessuto organizzativo di carattere strutturato e non occasionale nell'illecita attività di narcotraffico oggetto di accertamento. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 luglio 2025 liere este