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Ordinanza — n. 26285/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for inadmissible grounds regarding sentence reduction under plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26285/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the permissible scope for appeals against sentence reductions under plea agreements. The appellant challenged the reduced penalty, but the court held that only specific issues regarding the parties' intent, prosecutor consent, and divergent pronouncements are admissible. Consequently, complaints about waived conditions or the specific calculation of the penalty were rejected as outside the statutory limits.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In appeals against sentence reductions under plea agreements, cassation is admissible only for defects in the parties' intent, prosecutor consent, or divergent pronouncements, excluding complaints about waived conditions or the specific penalty calculation.

Parole chiave

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plea agreement appeal sentence reduction cassation admissibility procedural limits waived conditions registrazione clandestina di conversazioni pericolo di collusione con testimoni zona di rumore

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Il difensore di Angelo Zanzarelli ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il difensore di Angelo Zanzarelli ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANZARELLI ANGELO nato a MANDURIA il 21/08/1974 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

33)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il difensore di Angelo Zanzarelli ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Le censure proposte nel ricorso in disamina sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.