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Ordinanza — n. 26284/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to impermissible attacks on trial court's sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26284/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Danilo Briante and Giuseppina Riani inadmissible. The appellants challenged the lower court's finding of criminal responsibility and sentencing, arguing against the conviction and penalty. The court rejected these arguments, stating that the trial court properly assessed recidivism and sentencing criteria, rendering the appeals impermissible under the rules of the Court of Cassation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain impermissible attacks on the trial court's exercise of discretionary sentencing powers or if they concern matters exclusively within the competence of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals sentencing discretion recidivism assessment Court of Cassation criminal responsibility procedural inadmissibility discretionary sentencing gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 133 cod. pen.
Con riferimento al trattamento sanzionatorio, i giudicanti hanno motivatamente escluso le attenuanti generiche per assenza di elementi positivamente valutabili e hanno determinato la pena in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in questa sede.
art. 133 cod. pen
Con riferimento al trattamento sanzionatorio, i giudicanti hanno motivatamente escluso le attenuanti generiche per assenza di elementi positivamente valutabili e hanno determinato la pena in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in questa sede.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRIANTE DANILO nato a GENOVA il 28/12/1975 RIANI GIUSEPPINA nato a SIRACUSA il 10/02/1981 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

28)

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi proposti dai difensori di Danilo Briante e Giuseppina Riani avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato loro ascritto sono inammissibili, perché contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in punto di recidiva, avendo riscontrato il cospicuo curriculum criminale del Briante per condanne relative al traffico di stupefacenti e altro, in rapporto di continuità con il fatto per cui si procede, indicativi di maggiore pericolosità del medesimo; allo stesso modo, per la Riani è stato valorizzato l'unico precedente specifico quale elemento idoneo ad accrescere l'offensività del fatto in oggetto e la pervicacia criminale della medesima. Con riferimento al trattamento sanzionatorio, i giudicanti hanno motivatamente escluso le attenuanti generiche per assenza di elementi positivamente valutabili e hanno determinato la pena in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in questa sede.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 luglio 2025 gliere estenso