Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26283/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed for inadmissibility due to non-specific grounds not allowed under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26283/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Sergio Parisi inadmissible without formalities. The court ruled that the grievances raised did not fall within the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must be based on specific grounds listed in the statute; appeals citing general errors in legal qualification or sentencing are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal Code of Criminal Procedure specific grounds required legal qualification error procedural costs penalty fund fine summary dismissal allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso proposto da Sergio Parisi avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI SERGIO nato a MASSAFRA il 15/07/1992 avverso la sentenza del 20/03/2025 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

27)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Sergio Parisi avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 luglio 2025 Il Con i ere estensore Il PIsidpn