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Ordinanza — n. 26282/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against drug trafficking conviction for inadmissible factual and evidentiary censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26282/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeals by Di Gregorio and Masciulli inadmissible, ruling that they contained impermissible censure regarding the factual reconstruction and evidence evaluation. The lower court had adequately justified the conviction based on the high purity of the seized substance and the defendants' attempt to destroy the evidence upon arrest. Consequently, the appeals were rejected as they intruded upon the exclusive competence of the trial judge, and the appellants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain censure on the reconstruction of facts, evaluation of evidence, or sentencing, as these matters fall exclusively within the competence of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeals drug trafficking conviction factual reconstruction censure evidence evaluation sentencing discretion Court of Cassation procedural costs revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 133 cod. pen.
Con riferimento al trattamento sanzionatorio, si osserva che il motivo dedotto dal Di Gregorio sul punto è generico, non specificando le ragioni poste a sostegno di una diversa decisione al riguardo, a fronte di una sentenza che ha adeguatamente valutato tale aspetto ai sensi dell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Con riferimento al trattamento sanzionatorio, si osserva che il motivo dedotto dal Di Gregorio sul punto è generico, non specificando le ragioni poste a sostegno di una diversa decisione al riguardo, a fronte di una sentenza che ha adeguatamente valutato tale aspetto ai sensi dell'art. 133 cod.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI GREGORIO FRANCESCO nato a GINOSA il 20/02/1973 MASCIULLI FRANCESCO nato a GINOSA il 01/05/1966 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

25)

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi proposti da Francesco Di Gregorio e Francesco Masciulli avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato loro ascritto sono inammissibili, perché contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, oltre al trattamento sanzionatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in punto di responsabilità, avendo compiutamente accertato l'illecita detenzione da parte dei prevenuti del quantitativo di sostanza stupefacente oggetto di imputazione. È stata ragionevolmente esclusa la destinazione della droga al consumo personale, in ragione del dato ponderale e qualitativo (principio attivo pari al 63,80%) della sostanza, e valorizzando anche la condotta tenuta dagli imputati (i quali, intercettati dai Carabinieri, tentarono di disfarsi con gesto fulmineo dell'involucro contenente la droga).

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, si osserva che il motivo dedotto dal Di Gregorio sul punto è generico, non specificando le ragioni poste a sostegno di una diversa decisione al riguardo, a fronte di una sentenza che ha adeguatamente valutato tale aspetto ai sensi dell'art. 133 cod. pen., secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in questa sede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così dec