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Ordinanza — n. 26281/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-specific grievances regarding legal qualification and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26281/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Radimi El Hassan inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the Milan Court's judgment, but the grievances failed to meet the specific requirements of Article 448, paragraph 2-bis, as they did not address the defendant's will, the link to the judgment, legal qualification errors, or sentencing illegality. Consequently, the court ruled that contesting the legal characterization of the facts merely seeks an impermissible re-evaluation of the crime, leading to a dismissal and an order to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must cite specific grievances regarding the defendant's will, the link to the judgment, legal qualification errors, or sentencing illegality; generic challenges to legal characterization are inadmissible as they seek impermissible re-evaluation of the facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal legal qualification error sentencing illegality specific grievances Code of Criminal Procedure re-evaluation of facts court costs and fines diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso proposto da Radimi El Hassan avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADIMI EL HASSAN (CUI 02MNAN8) nato il 09/12/1980 avverso la sentenza del 27/02/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

19)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Radimi El Hassan avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Infatti, è agevole rilevare che, al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto si risolve nella pretesa di ottenere in questa sede una inammissibile rivalutazione del fatto, finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'invocata ipotesi attenuata del reato in contestazione.

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 luglio 2025 Il Co liere estensore