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Ordinanza — n. 26280/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for containing impermissible merits criticisms and factual disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26280/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alberto Oldani inadmissible due to impermissible criticisms of the lower court's factual findings and legal qualification. Oldani argued that the trial court erred in rejecting conditional sentence suspension and mischaracterized the refusal of a breathalyzer test as a refusal. The court rejected these claims because the first issue involved a matter already adequately examined by the trial judge, while the second constituted a direct attack on the established facts of the case.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Appeals containing criticisms of the merits regarding facts already ascertained or legal qualifications are inadmissible in the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal merits criticism conditional sentence breathalyzer refusal Cassazione Roma altri capi d'accusa perseguimento penale per diffamazione gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLDANI ALBERTO nato a VIZZOLO PREDABISSI il 03/04/1979 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

7)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Alberto Oldani avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede. Il ricorrente deduce insufficiente e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto.

Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha motivato il rigetto della richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione della presumibile non astensione dell'imputato dalla commissione di reati ulteriori, considerata la reiterazione del medesimo reato in un arco temporale ristretto e nonostante l'accesso del prevenuto a percorsi riabilitativi e riparativi, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, insindacabile in questa sede. Il secondo motivo è inammissibile, sviluppando una censura di merito rispetto al pacifico accertamento del fatto, consistente nella sottoposizione del prevenuto ad entrambe le prove, tanto che il dato etilometrico era stato comunque registrato dal dispositivo, sicché non poteva configurarsi alcun rifiuto nel caso di specie.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 luglio 2025 Il Consi !ere estensorIN DEPOSITATA CANC IRIA II idente