Italian Court dismisses appeal as sentencing comparison was not arbitrary or illogical under criminal code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Pugliese's appeal inadmissible regarding the sentencing decision by the Milan Court of Appeal. Pugliese argued against the punitive treatment, but the court held that implicit reasoning and selective consideration of mitigating factors are permissible under established jurisprudence. The appeal failed because the sentencing comparison did not constitute mere arbitrage or illogical reasoning, thus falling outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: The Supreme Court reviews sentencing comparisons only when they result in mere arbitrage or illogical reasoning, permitting implicit motivation and selective consideration of mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE VINCENZO nato a MILANO il 13/01/1981 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
6)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Vincenzo Pugliese avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto, è inammissibile. Le dedotte censure, in punto di trattamento sanzionatorio, non considerano che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).
In tale ambito, il sindacato di legittimità sussiste solo quando la valutazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, evenienza nel caso insussistente. Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 luglio 2025 Il Cons. ere estensore Il