Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing details in plea agreement under new procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the sentencing details, specifically the lack of explicit reasoning for aggravating circumstances and the application of generic mitigating factors. The court ruled that once a plea agreement is ratified, parties cannot raise issues regarding sentencing calculations or mitigating factors unless there are patent illegalities in the agreed penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 444 e ss. c.p.p.: After ratification of a plea agreement, appeals against sentencing applications are limited to defects in the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or illegality of the penalty, excluding challenges to sentencing calculations or mitigating factors absent patent illegality.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE RINALDIS DAVIDE nato a LECCE il 18/03/1972 avverso la sentenza del 28/02/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 14452/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Davide De Rinaldis ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo l'illegalità della pena non avendo il giudice del patteggiannento esplicitato in motivazione l'entità degli au- menti per il singolo reato ritenuto in continuazione e non avendo operato la ridu- zione per le concesse circostanze attenuanti generiche anche per i reati satellite.Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".
Peraltro, sin dagli albori dell'istituto di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stato ratifi- cato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) prospet- tare questioni e sollevare censure con riferimento (come nella specie) all'applica- zione delle circostanze ed alla entità della pena), che non siano illegali: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999 dep. 2000, Verdi, Rv. 215467).
E, ancora di recente, pur prima della novella di cui alla I. 103/2017, era stato ribadito che non potesse proporsi ricorso per cassazione per violazione di legge avverso una sentenza di patteggiamento, sotto il profilo dell'er- ronea concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, laddove non sussistessero palesi illegalità della pena concordata e in quanto vi sia stata ratifica dell'accordo sanzionatorio tra le parti, anche in ragione della natura sem- plificata propria della sua motivazione (Sez. 6, Sentenza n. 42837 del 14/5/2013, Zaccaria, Rv. 257146).
Va chiarito, infine, che, per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto N. 14452/2025 R.G. ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047). Nel caso in esame, diversamente da quanto opina il ricorrente, la pena appli- cata è quella concordata e non è illegale in quanto pienamente ricompresa nella forbice edittale relativa al reato in contestazione e l'operato aumento per la conti- nuazione è nei limiti del consentito.
Analogamente le circostanze attenuanti gene- riche sono state riconosciute così come richieste.
3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende.