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Ordinanza — n. 26248/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of Article 129 acquittal grounds in plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26248/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a sentence of agreed penalty, arguing the lower court failed to address acquittal grounds under Article 129. The Court ruled that such grounds are waived by the plea agreement, precluding any cassation review on this matter.

Regesto Legislator

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Art. 599bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 610 c.p.p. The waiver of acquittal grounds under Article 129 in a plea agreement renders subsequent cassation appeals regarding those grounds inadmissible.

Parole chiave

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waiver of acquittal grounds plea agreement preclusion Article 129 criminal procedure inadmissible cassation appeal agreed penalty waiver diritto di ottenere una decisione decisione penale perenzione dell'istanza di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 599bis c.p.p.
Il giudice di appello che pronuncia sentenza ex art. 599bis cod.
Art. 129 c.p.p.
deducendo violazione di legge e vi- zio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 610 c.p.p.
Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Law 23.6.2017 n. 103
art. 129 cod. proc. pen
deducendo violazione di legge e vi- zio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassa- zione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
articolo 129 cod. proc. pen
non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause pre- viste dall'articolo 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello di cui all'articolo 599 bis cod.
articolo 599 bis cod. proc. pen
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassa- zione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 35846 del 11/09/2024, Manzato
pen (Sez. 2, n. 35846 del 11/09/2024, Manzato, non mass.;
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
276102 — 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha e altro
Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini
(Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv.
Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, calabrese ed altri
Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro
231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv.
Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli
238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv.
Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro
240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv.
Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri
241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv.
Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri
243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRELLA SALVATORE nato a NAPOLI il 09/04/2003 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; -t N. 139632025 R.G. Motivi della decisione 1. Salvatore Perrella ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599bis e 605 cod. proc. pen. deducendo violazione di legge e vi- zio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassa- zione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze rela- tive a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di prosciogli- mento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, n. 35846 del 11/09/2024, Manzato, non mass.;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 — 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Il giudice di appello che pronuncia sentenza ex art. 599bis cod. proc. pen. non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause pre- viste dall'articolo 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello di cui all'articolo 599 bis cod. proc. pen.; determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (cfr.

Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 Hoxha e altro Rv. 273755 che, in applicazione del principio, ha dichia- rato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990). In altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., intro- dotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudi- N. 13963/2025 R.G. ce di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella ri- nuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Ca- sero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente ri- chiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, cala- brese ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144).

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000) e della natura del provvedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro quattromila in favore della