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Ordinanza — n. 26247/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming missing evidence sampling violates procedural nullity rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26247/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's claim regarding missing evidence sampling was not a valid ground for review. The appellant argued that the lack of specific sampling rendered the toxicological expert report unreliable, but the court found this argument violated the strict limits on reviewing case law. Consequently, the court ruled that such claims fall outside the scope of admissible grievances in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) c.p.p.; Art. 192 c.p.p.; The Court of Cassation cannot review appeals based on procedural violations unless they result in nullity, as grievances regarding the evaluation of evidence are inadmissible under the specific limits of the code of criminal procedure.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Appeal Admissibility Procedural Nullity Requirement Toxicological Expert Report Evidence Evaluation Review legittimazione passiva decisione incidentale impugnabile esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova ac- quisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova ac- quisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 192 c.p.p.
Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che in tema di ricorso per cas- sazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod.
Art. 87 d.P.R. 309/1990
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 192 cod. proc. pen
Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che in tema di ricorso per cas- sazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, Condello
Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini
212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv.
Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri
254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv.
Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, Romeo Gestioni s.p.a.
Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M.
278196; Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv.
Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, Pecorelli e altro
Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F.
271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv.
Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro
253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv.
Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta
Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Queste Sezioni Unite (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA SILVANO nato a CATANZARO il 27/02/1976 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 13840/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Silvano Passalacqua ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 259 cod. proc. pen, 81 disp. att. e 10 regolamento di esecuzione cod. proc. pen e 192 cod. proc. pen. Lamenta una mancata campionatura della sostanza sequestrata e la conseguente inattendibilità della perizia tossicologica in atti. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente indivi- duazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. In premessa, quanto alla denunzia di violazione dell'art 192 cod. proc., va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, la mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità. Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che in tema di ricorso per cas- sazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova ac- quisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04 che a pag. 29 richiama Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; vedasi anche Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 278196; Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01;

Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306).N. 13840/2025 R.G. Condivisibilmente, per Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo Rv. 280027 (pag. 29) « la specificità del motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che l'ambito della predetta disposizione possa essere dilatato per effetto delle citate regole processuali concernenti la motiva- zione, utilizzando la "violazione di legge" di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), e ciò sia perché la deducibilità per cassazione è ammissibile solo per la violazione di norme processuali "stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o de- cadenza", sia perché la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale.

D'altro canto, la riconduzione dei vizi di motiva- zione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specifica- mente indicati nei motivi di gravame" [lett. e)], laddove, ove se fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti.

Queste Sezioni Unite (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) hanno, infatti, da tempo chiarito che, nei casi in cui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, ai sensi deWart. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all'esame diretto degli atti processuali, che re- sta, al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett.

e) del citato articolo (oltre che dal normativamente soprav- venuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame), quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione».

4. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto ed hanno già risposto all'ecce- zione relativa alla campionatura dei reperti evidenziando correttamente che la pe- rizia è valida in quanto gli stupefacenti sequestrati non devono essere custoditi presso l'ufficio corpi di reato, ma secondo le disposizioni secondo le disposizioni di cui all'art. 87 d.P.R 309/1990, sottolineando come il perito incaricato abbia ve- rificato l'integrità dei plichi e come i risultati della perizia siano compatibili e con- gruenti con gli atti della p.g., ma più specifici riguardo al peso (calcolato al netto degli involucri), al numero di dosi ricavabili e alla quantità di principio attivo.N. 13840/2025 R.G.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deci