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Ordinanza — n. 26242/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning for denying 'particular triviality' defense under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26242/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gino Suella inadmissible, rejecting his claim that the lower court failed to recognize the defense of particular triviality under Article 131-bis of the Penal Code. The court found the first-instance judgment logically coherent, as it properly weighed factors such as the illegal night hunting, the use of prohibited ammunition, and the high number of cartridges possessed. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court must evaluate the concrete circumstances of the offense to determine if the act was of particular triviality, considering the mode of conduct, degree of culpability, and extent of damage or danger, without requiring an exhaustive analysis of all statutory elements.

Parole chiave

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particular triviality defense Art. 131-bis Penal Code night hunting prohibition procedural inadmissibility logical coherence of reasoning verdetto di colpevolezza gioventù responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art.
Art. 133, co. 1, cod. pen.
La sentenza impugnata, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Se- zioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valu- tazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Legge 157/1992
Inoltre la pratica della caccia in orario notturno, per via della scarsa visibilità pregiudica anche la fauna selvatica violando ulteriormente la legge 157/1992.
art. 131-bis cod. pen
Gino Suella ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con un unico motivo, vizio motivazionale in relazione al man- cato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj
pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUELLA GINO nato a DECIMOPUTZU il 05/07/1949 avverso la sentenza del 12/12/2023 del TRIBUNALE di ORISTANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 13710/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Gino Suella ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con un unico motivo, vizio motivazionale in relazione al man- cato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. Lamenta in particolare che la sentenza pronunciata in sede di rinvio abbia solo ribadito i motivi della precedente sentenza di primo grado che peraltro era stata annullata con rinvio da questa Corte di legittimità per moti- vazione carente relativamente alla causa di esclusione della punibilità del fatto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto si dedu- cono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la let- tura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione del provvedimento impugnato, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità, in quanto si è dato ampiamente conto, diversamente da quella in precedenza annullata, degli ele- menti su cui il giudice sardo ha fondato il diniego del riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. (sent. imp. pag 3). Il Tribunale di Oristano, infatti, dopo avere sottolineato che l'abbattimento del cinghiale arreca un danno alla fauna selvatica, che costituisce patrimonio indispo- nibile dello Stato ed è tutelata perciò nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale, si è soffermato, valutandolo negativamente ai fini richiesti, sull'orario notturno in cui l'imputato ha praticato la caccia, orario vietato, in quanto l'esercizio della caccia è regolato anche negli orari dalla Legge 157/1992, vista la pericolosità della medesima attività.

Il giudice ha evidenziato come la pratica della caccia in orario notturno sia estremamente pericolosa per la propria e l'altrui incolumità, motivo per cui la legge sopra detta ne consente lo svolgimento da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Inoltre la pratica della caccia in orario notturno, per via della scarsa visibilità pregiudica anche la fauna selvatica violando ulteriormente la legge 157/1992. Altro elemento preso in considerazione ai fini del diniego della causa di esclu- sione della punibilità è stato l'elevato numero di cartucce possedute dal Suella, 59, N. 13710/2025 R.G. oltre quelle contenute nella cartuccera, elemento che è stato logicamente ritenuto denotare l'intendimento di sparare (e cacciare) più animali possibili nel corso della notte, aumentando il rischio anche per l'incolumità delle persone, e quindi la gra- vità della condotta dell'imputato.

In aggiunta, è stato posto l'accento sul fatto che l'imputato ha abusato del titolo di polizia di cui risultava titolare, utilizzando l'arma al di fuori dei casi con- sentiti dalla legge e quindi leciti e che nel cacciare il cinghiale, attività già vietata, ha utilizzato una munizione spezzata (pallettoni) mentre per legge gli ungulati possono essere abbattuti solo con munizione a palla. Tali condotte sono state logicamente ritenute indicative di una personalità incline a delinquere e una certa propensione alla violazione delle regole poste a presidio del corretto e lecito funzionamento delle armi e, dunque, tutti insieme considerati, tali elementi sono stati ritenuti ostativi alla richiesta di valutare il fatto come di particolare tenuità.

4. La sentenza impugnata, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Se- zioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valu- tazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente». Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf.

Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 — 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle N. 13710/2025 R.G. attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del pre- detto).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro