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Ordinanza — n. 26227/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-justifiable grounds and lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26227/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not new but merely reiterated arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for non-punishability based on the lack of habitual criminality and requested generic mitigating circumstances, but the lower court had already logically denied these based on the defendant's extensive criminal record and the objective gravity of the offense. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.; Art. 62 bis c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not new or critical, and the lower court's denial of non-punishability or mitigating circumstances is based on sufficient and logical reasoning regarding the defendant's criminal history and the nature of the offense.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-punishability habitual criminality generic mitigating circumstances reiteration of arguments procedural costs criminal record motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131 bis c.p.
Il ricorrente articola due motivi di ricorso: violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 62 bis c.p.
pen.; violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.
d.l. 23.5.2008 n. 2002
operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif.
I. 24.7.2008 n. 125
art. 131 bis cod. pen
Il ricorrente articola due motivi di ricorso: violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art.
art. 62 bis cod. pen
pen.; violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.
articolo 62bis c.p
In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024
Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020
Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini ed altri, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALARESE FABIO nato a MESSINA il 14/11/1989 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; R.G.N. 12766/2025 Motivi della decisione 1. Fabio Calarese, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale locale del 6 maggio 2024 in ordine al reato di cui agli artt. 116, comma 5 e 17 d.lgs. n. 285/1992. Il ricorrente articola due motivi di ricorso: violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Gli stessi, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impu- gnato, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disat- tesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n, 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv.268822, sui mo- tivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi 13nchE al ricorso per cassa- zione), attenendo altresì al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da suffi- ciente e non illogica motivazione.

3. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale, rispondendo alla specifica richiesta sul punto, ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità in ragione del curriculum criminale dell'impu- tato, gravato da plurimi precedenti penali specifici, anche di epoca recente (si fa riferimento, oltre a quello del 2021, anche a quelli del 2015 e del 2019, emergenti dal casellario giudiziale), nonché da ulteriori precedenti per rapina e detenzione abusiva di armi, ritenuti espressivi di una propensione a delinquere radicata e di vasto tipo.

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum di questa corte di legit- timità secondo cui, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le cir- costanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state com- piute, o per i motivi che li hanno determinati (Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S., Rv. 286154 - 01).

Già in precedenza, peraltro, si era condivisibilnnente affermato R.G.N. 12766/2025 che, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto osta- tivo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (così Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347 - 01 in un procedimento in cui, in un procedimento per il reato di evasione, la corte di appello aveva escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., avendo valutato l'esistenza di analoghe condotte pregresse risultanti dagli atti).

4. Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale ha inoltre dato atto con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto im- mune dal denunciato vizio di legittimità- della mancanza di elementi positivi valu- tabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art.62 bis cod. pen., avuto riguardo all'obiettiva gravità del fatto e alla personalità dell'imputato. Il provvedimento impugnato appare pertanto collocarsi nell'alveo del co- stante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della conces- sione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in consi- derazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (cfr. ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01;

Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini ed altri, Rv. 260610 - 01; conf. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01).R.G.N. 12766/2025 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in